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MODULISTICA PER APERTURA DI NUOVA AUTOSCUOLA

Allegati:

In caso di apertura Sede secondaria: I moduli sono gli stessi di quelli prescritti per l'apertura di una nuova autoscuola fatta eccezione, eventualmente, per il modulo relativo alla capacità finanziaria.



MODULISTICA PER ESTENSIONE ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATENTE

Modulo AUTO_SCIA_EST - Segnalazione Certificata Inizio Attività di Autoscuola per estensione attività a tutte le categorie di patente

Allegati:




MODULISTICA PER RICHIESTA DEL VISTO SU REGISTRI E LIBRI IN USO ALLE AUTOSCUOLE



MODULISTICA PER INSERIMENTO PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO


MODULISTICA PER COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DEL PARCO VEICOLARE
DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Eventualmente allegare anche il Modulo AUTO_A06 relativo a tutto il parco veicolare disponibile:

Modulistica Licenze di trasporto

Domanda di rilascio di licenza di trasporto (primo rilascio, nuova licenza, duplicato, ecc.)
Modulo TCP_D01 - Domanda rilascio Licenza Tasporto Cose Conto Proprio

Se del caso compilare e presentare anche gli allegati:

Allegato da aggiungere nel caso di trasporto di rifiuti:
Modulo TCP_RIF - Rifiuti nel Trasporto di Cose in Conto Proprio

Allegati da aggiungere nel caso di trasporto di merci pericolose:
ModuloTCP_PER - Merci pericolose nel Trasporto di Cose in Conto Proprio
Modulo TCP_CONS_MP - Dichiarazioni rese dal Consulente Merci Pericolose nel Trasporto di Cose in Conto Proprio

Allegato da aggiungere nell'ipotesi di attività agricola:
Modulo TCP_AGRI - Esercizio attività agricola nel Trasporto di Cose in Conto Proprio


Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, sia necessario apportare qulache correzione, modifica, integrazione o precisare alcune dichiarazioni rese in seno alla stessa, occorre utilizzare il seguente modulo (con eventuali allegati):
Modulo TCP_INT - Integrazioni e rettifiche della domanda di Licenza di Trasporto di Cose in Conto Proprio

Allegare, solo se necessario specificare i dati relativi al volume d'affari in quanto non indicati nella domanda o indicati in maniera parziale o erronea:
Modulo TCP_ECON - Allegato - Entità attività economica nel Trasporto Cose Conto Proprio

Altri eventuali Allegati alla domanda o alle successive integrazioni e rettifiche:

Modulo TCP_ANT - Antimafia nel Trasporto Cose Conto Proprio
Modulo TCP_MAC - Disponibilità di macchine operatrici e macchinari vari per l'esercizio dell'attività principale
Modulo TCP_VEIC - Disponibilità di Veicoli dotati di Licenza di Trasporto di Cose in Conto Proprio
Modulo TCP_COND - Conducenti dei veicoli nel Trasporto di Cose in Conto Proprio
Modulo TCP_CONF_OR - Conformità all'originale di atti e documenti nel Trasporto di Cose in Conto Porprio
Modulo TCP_VARIE - Dichiarazioni Varie relative alla domanda di Licenza di Trasporto di Cose in Conto Proprio


Allegato da compilare in caso di richiesta cumulativa di licenze di trasporto: (*)
Modulo TCP_CUM - Indicazione degli ulteriori Veicoli per i quali si chiede la Licenza nell'ipotesi di domanda cumulativa 


(*) Per richiesta cumulativa si intende la domanda contestuale di più licenze di trasporto in capo alla stessa impresa e per lo stesso motivo ed i medesimi codici cose ed attività; in tal caso i diritti in favore della Provincia possono essere effettuati in un’unica soluzione. Di ciascun veicolo deve essere allegata la documentazione tecnica e quella attestante la disponibilità del mezzo. Esempi di richieste cumulative: domanda di rilascio di più licenze di trasporto; domanda di duplicato di più licenze per la stessa motivazione; richiesta di più licenze definitive in sostituzione di più licenze provvisorie. A titolo puramente esemplificativo non sono considerate richieste cumulative (anche se presentate contestualmente e per conto della stessa impresa) le seguenti ipotesi: richiesta di una nuova licenza e richiesta di duplicato di licenza già in possesso; richiesta di un duplicato di licenza per deterioramento e richiesta di sostituzione di una licenza per aggiornamento codici; richiesta di duplicati di più licenze per diverse motivazioni.

 

 

Di seguito si riportano alcuni riferimenti relativi a norme emanate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed attinenti alle attività della U.O. Gestione trasporti o ad esse comunque riconducibili. Si invitano, in ogni caso, tutti gli interessati a consultare le fonti ufficiali anche per approfondimenti nonché per successive modifiche / aggiornamenti.

 


REVISIONE VEICOLI - SCADENZE

Il D.L. 18 del 17.03.2020 rinvia la scadenza delle revisioni da effettuare entro il 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020. Vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa.

Il Comma 4 dell’art. 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 così recita:

<<In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.>>

La circolare Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020 (come tra l'altro sotituita dalla circolare Prot. n. 2394 del 16.04.2020) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a tal fine precisa quanto segue:

<<Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.>>

N.B.: c.d.s.= Codice della Strada (d.lgs. 285/1992).

La circolare Prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020 del Ministero dell'Interno, al riguardo, precisa che: <<Per quano riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:
- per i veicoli il cui termine per effettuare la revsisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (*) ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;
- per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita entro il 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata degli Uffici provinciali della Motorizzazione>>.

(*) Trattasi del decreto legge 18 del 17.03.2020 entrato in vigore in data 17 marzo 2020.

Dette norme devono essere coordinate con quelle del Regolamento UE 2020/698. Si veda a tel fine la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.


PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DELLE PATENTI ED ALTRE ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL LORO RILASCIO O CONFERMA DI VALIDITA'

Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.

Si veda a tal proposito la circolare prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tratta della scadenza anche delle CQC (Carte di qualificazione del conducente), dei CFP (Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose), dei certificati di abilitazione professionale, dei permessi provvisori di guida; degli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali; dei certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida; degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché della sospensione dei termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC.

Vedi anche il decreto ministeriale n. 106 del 10.03.2020.

Dette norme devono essere coordinate con quelle del Regolamento UE 2020/698. Si veda a tel fine la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.

 


PROROGA DEI PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA PER RINNOVO PATENTI PRESSO LE COMMISSIONI MEDICO LEGALI (C.M.L.)

Si riporta il decreto ministeriale n. 108 del 11.03.2020. In merito vedere anche la circolare prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Monistero delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa, infine che la circolare prot. n. 300A/2788/20/115-28 del 09.04.2020 del Ministero dell'interno ha precisato che la proroga dei permessi provvisori di guida per l'effettuazione delle visite in C.M.L. non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell'accertamento degli illeciti di cui afìgli articoli 186 ("Guida sotto l'influenza dell'alcool") e 187 ("Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti") del Codice della strada.

Modulistica U.O. Gestione trasporti e trasporti eccezionali

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