Scuole Nautiche
Scuole Nautiche
Per poter esercitare l’attività di scuola nautica è necessario presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune territorialmente competente, anche nell’ipotesi di apertura di una sede secondaria.
La S.C.I.A. deve essere presentata anche nelle ipotesi di variazioni quali: trasferimento della sede, ampliamento o modifica dei locali, modifica o integrazione della tipologia di attività rispetto a quanto già esercitato, inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all’esercizio dell’attività, variazione dell’organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico ed addetto amministrativo con conseguente rilascio del tesserino.
La Provincia di Pescara ha aggiornato la modulistica per la presentazione della S.C.I.A.:
Modulo SN_SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività di scuola nautica
Allegati:
Modulo SN_RD - Allegato - Dichiarazioni del Responsabile Didattico
Modulo SN_PROF - Allegato - Dichiarazioni requisiti professionali
Modulo SN_ON - Allegato - Dichiarazioni requisiti personali e morali
Modulo SN_ANTIMAFIA - Allegato - Dichiarazioni antimafia
Modulo SN_FIN - Fac-simile - Attestato Capacità finanziaria - Scuola Nautica
Modulo SN_COR - Allegato - Dichiarazioni conformità agli originali
Normativa vigente:
- art. 49-septies del Codice della nautica da diporto
- decreto interministeriale 30.08.2023, n. 142
e per gli aspetti non in contrasto con la sopra citata normativa:
ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE NAUTICHE GIA' IN ESERCIZIO
Le scuole nautiche già in esercizio alla data del 31.10.2023 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 142/2023) adeguano lo svolgimento della propria attività entro due anni da tale data ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto interministerale 142/2023, di cui si riporta di seguito il testo:
"Art. 22 del decreto interministeriale n. 142/2023:
Regime transitorio
- Le scuole nautiche e i consorzi già in esercizio adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle unità da diporto, l'adeguamento è conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021.
- Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del presente regolamento, l'amministrazione competente invia ai soggetti interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attività.
- Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti trasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all'annualità precedente, al medesimo Ministero."
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