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Centri di controllo privati per le revisioni dei veicoli

 
Elenco dei centri autorizzati per l'esecuzione delle revisioni di veicoli in Provincia di Pescara - Clicca QUI

 

Procedimenti e modulistica
Normativa
Tariffa operazione di revisione
Insegna Officina autorizzata alle revisioni 

Autorizzazione per le revisioni di veicoli - Premessa

Ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. d), del d.lgs. 112/1998 sono attribuite alle Province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate. In precedenza detta competenza era assegnata agli Uffici della Motorizzazione Civile (si trattava però di concessioni e non di autorizzazioni); alla motorizzazione restano assegnati i compiti di natura tecnica.

Ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada l'autorizzazione può essere rilasciata:

  • ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;
  • ad imprese che, esercendo in particolare attività di commercio di veicoli, esercitino altresì con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione;
  • a consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese, ognuna esercente almeno una delle attività indicate nella lettera a).

Le autorizzazioni per l'esecuzione delle revisioni periodiche possono essere rilasciate per veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. Fermi restando detti limiti, in base alle attrezzature e strumentazioni in possesso, l'autorizzazione può riguardare una o più delle seguenti tipologie veicolari:

  • autoveicoli
  • veicoli a due ruote (motocicli e ciclomotori)
  • veicoli a due, tre e quattro ruote (motoveicoli e ciclomotori, quadricicli leggeri, quod) con eventuali prescrizioni o esclusione di determinati veicoli.

Se l'impresa, titolare di più sedi operative, intende effettuare le revisioni presso ciascuna sede, ai sensi dell'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, deve richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.

Come fare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione

Domanda in bollo indirizzata alla Provincia di Pescara utilizzando la modulistica appositamente predisposta, con relativi allegati e attestato di versamento in favore della Provincia per un importo pari a 200,00 Euro e documentato da:

  • ricevuta del Bonifico Bancario a favore della Provincia di Pescara IBAN IT39Y0542404297000050392195

ovvero

  • attestazione del pagamento sul c.c.p. n. 24269342 intestato a: “PROVINCIA DI PESCARA - Servizio Tesoreria – Settore Trasporti”

con la seguente causale: “Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di revisione veicoli”.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude nei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, previa verifica da parte del Servizio competente del possesso dei requisiti richiesti e dell'acquisizione del parere tecnico da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Pescara emesso a seguito di sopralluogo presso la sede dell'officina.

Requisiti per ottenere l'autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli:

  1. Attività

Le imprese che intendono essere autorizzate alla esecuzione delle revisioni devono esercitare effettivamente le attività di meccatronica (meccanica ed elettrauto), carrozzeria e gommista. Lo svolgimento delle quattro attività deve risultare dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.

  1. Antimafia

Dichiarazioni sostitutive relative all’antimafia rese da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, compreso l’ispettore delle revisioni.

  1. Capacità finanziaria

Le imprese devono possedere adeguata capacità finanziaria per un importo pari a 154.937,07 Euro, che deve essere dimostrata con attestazione di affidamento sotto varie forme tecniche rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.500.000,00 Euro.

Nella modulistica è presente il fac-simile che deve essere utilizzato dai predetti soggetti finanziari per attestare il possesso del requisito di cui trattasi. Esso ricalca il modello allegato 1 alla circolare num. 2/97 del 20/01/1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione. Non è ammessa la dimostrazione della capacità finanziaria mediante la presentazione di più attestazioni di affidamento né è consentito dare dimostrazione del possesso del requisito di cui trattasi con diverse modalità.

  1. Locali idonei

I locali devono essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni amministrative (agibilità, sicurezza degli impianti, prevenzioni incendi) e devono avere:

  • superficie di officina non inferiore a 120 mq
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m.
  • ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m. e 3,50 m.

Se le revisioni riguardano esclusivamente motocicli e ciclomotori a due ruote, i locali devono avere:

  • superficie di officina non inferiore a 80 mq
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m.
  • ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m. e 3,50 m.
  1. Attrezzature e strumentazioni

Le attrezzature e le strumentazioni sono indicate nell'appendice X al titolo III del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.p.r. 495/1992 e s.m.i.).

  1. Ispettore delle revisioni

L'impresa deve disporre di un ispettore delle revisioni il quale è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. Egli deve svolgere la propria attività in maniera continuativa ed esclusiva presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L’ispettore può svolgere la propria attività per conto di una sola impresa e per una sola sede operativa (officina).

Egli quindi deve essere legato stabilmente alla organizzazione dell'impresa (quindi può essere lo stesso titolare d'impresa o un socio lavoratore ovvero avere con l'impresa un rapporto di lavoro dipendente secondo la normativa vigente ed il CCNL di settore).

L'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, può procedere a sostituire l’ispettore delle revisioni o aggiungere un’altro, previa presentazione di domanda alla Provincia di Pescara e dimostrazione del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Requisiti dell’ispettore

L’ispettore delle revisioni deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti personali e morali:

  • avere raggiunto la maggiore età;
  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • antimafia.

Requisiti professionali (competenza, formazione e certificazione): tali requisiti sono indicati nell’Allegato IV al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DM 214/2017, i responsabili tecnici delle revisioni (ora definiti ispettori) già autorizzati o abilitati ai sensi della precedente normativa, alla data del 20.05.2018, sono esentati dal possesso dei requisiti professionali di cui al punto 1 del citato Allegato IV.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha sancito un Accordo in data 17 aprile 2019 Rep. 65/CSR, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all’art. 13 del D.M. 214/2017.

La circolare del M.I.T. Prot. n. 31235 del 04.11.2020 precisa che “il primo corso di aggiornamento sarà rivolto agli ex responsabili tecnici, ora ispettori di revisione, che a norma dell’art. 13 del DM 214/2017 risultano già abilitati”; precisa, inoltre, che “vista l’attuale situazione pandemica, appena le condizioni lo permetteranno, sarà fissato il calendario previsto dall’art. 9 comma 2 dell’Accordo e si potrà dare avvio ai corsi di formazione relativi all’aggiornamento”.

Siti consigliati:

www.ilportaledellautomobilista.it
www.mit.gov.it

L'ufficio ha sede in Pescara, Piazza Italia, 30 – II Piano

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Martedì, Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Dirigente Settore I - Tecnico: 
Ing. Marco Scorrano


Servizio viabilità, trasporti, autoparco e concessioni

La P.O. Mauro Di Blasio

Tel. 085-3724.1 

U.O. Gestione Trasporti:
Dott. Pierluigi Di Matteo
Tel. 085-3724.410

Dott.ssa Adele Cerasoli
Tel. 085-3724.604

Pec: trasporti@pec.provincia.pescara.it

E.mail: servizio.trasporti@provincia.pescara.it


 

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