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COMUNICATO STAMPA

IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DELLA PROVINCIA DI PESCARA SULL'AUMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI
TESTA: “ABBIAMO DIFESO L’INTERESSE DEI PENDOLARI”

 

A distanza di un solo giorno dalla camera di consiglio svoltasi nel pomeriggio di ieri a Roma, è stata da poco depositata l'ordinanza, a firma del Presidente della I Sezione Linda Sandulli, con cui il Tar del Lazio ha accolto, in via cautelare, il ricorso della Provincia di Pescara per l'annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno scorso, che ha disposto l'aumento dei pedaggi autostradali da pagarsi all'uscita dei due caselli di Pescara/Chieti (stazione della A25, in concessione alla società "Strada dei Parchi") e Pescara Ovest/Chieti (stazione della A14, in concessione ad "Autostrade per l'Italia").
Lo scopo dichiarato del DPCM, adottato in applicazione dell'art. 15 del Decreto sulla manovra finanziaria (proprio oggi sottoposto alla fiducia del Parlamento), è quello di far sovvenzionare dai cittadini i costi di manutenzione straordinaria sostenuti dall'Anas per quei tratti, assimilabili alle autostrade e oggi non soggetti a pedaggio.
La difesa in giudizio è stata affidata all'avv. Giorgio Fraccastoro, capo del team di contenzioso amministrativo dello studio legale internazionale Dla Piper di Roma. Un altro ricorso, anch’esso accolto, è stato presentato dalla Provincia di Roma per il Grande Raccordo Anulare.
Commentando la decisione del Tar il presidente della Provincia, Guerino Testa, si dice “molto soddisfatto perché l’aumento colpiva anche i cittadini del pescarese. Il risultato raggiunto oggi rappresenta una vittoria per tutti gli automobilisti che quotidianamente si spostano sul nostro territorio, specie per motivi di lavoro. Come ho già sottolineato dopo la presentazione del ricorso, la Provincia si è attivata per difendere gli interessi dei Pescaresi e di tutti i pendolari, anche quelli della provincia di Chieti. Pur essendo fermamente convinto della necessità della manovra predisposta dal governo non ritengo giusto colpire le tasche dei cittadini specie per un servizio e un’infrastruttura di cui non usufruiscono”. Nel dettaglio, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la sussistenza di un ingiusto pregiudizio subito dai cittadini abruzzesi i quali, come evidenziato dalla difesa, all'uscita dei due caselli, possono certo immettersi sull'asse attrezzato, ma anche, alternativamente, sulla viabilità ordinaria se devono raggiungere una diversa località. Non c'è quindi ragione per cui tutti, indistintamente e a prescindere, debbano pagare un aumento del pedaggio autostradale, anche quando non utilizzano l'Asse attrezzato. Se il presupposto, di matrice comunitaria, è che "chi usa paga", non c'è motivo per assoggettare a pedaggio un automobilista che non usa l'infrastruttura. Per non pensare poi ad un ulteriore effetto perverso legato al fatto che chi si immette sull'asse attrezzato da altro ingresso, nulla paga. Se così è, in definitiva, non si può certo parlare di un corrispettivo per l'utilizzo dell'infrastruttura, ma, come sostiene la Presidente Sandulli nella sua ordinanza, di una vera e propria "misura fiscale".
In aggiunta, i giudici del Tar Lazio, su input del difensore di parte, hanno anche ravvisato un ulteriore discostamento dalle norme comunitarie che impongono che, in ogni caso, seppure si volesse ammettere la legittimità di un tale pedaggio, questo dovrebbe essere quantomeno commisurato non solo alla "classe" dell'autoveicolo ma anche alla distanza effettiva percorsa, cosa che non si verifica in questo caso, poiché l'aumento è forfetariamente per tutti di
1 euro, a prescindere da quanta strada si percorre sull'asse attrezzato.
L'avvocato difensore ha anche insistito molto sulla impossibilità di carattere pratico di risarcimento del danno ai cittadini abruzzesi, qualora non si fosse immediatamente sospeso il provvedimento governativo, segnalando come, a contrario, nessun danno ne deriverebbe per l'Anas, che continuerebbe a ricevere, come sempre, le proprie sovvenzioni dallo Stato.

 

 

 
Pubblicato il 29-07-2010
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