verdesito in aggiornamento   Per i contenuti non presenti consultare il vecchio portale


Premessa

Come fare per avviare un'attività di autoscuola

Requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di autoscuola

Sedi secondarie

Parco Veicolare

Insegnanti ed istruttori

Come fare per diventare insegnante e/o istruttore

Corsi di formazione periodica per gli insegnanti e gli istruttori

Tesserini per il personale in organico alle autoscuole

Attività diverse nei locali dell'autoscuola

Registri e Libri in uso alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica

Centri di istruzione automobilistica

Principali fonti normative in materia di autoscuola

Modulistica Autoscuole e C.I.A.

Elenco autoscuole e centri d'istruzione automobilistica in provincia di Pescara

Elenco del Personale insegnante-istruttore in organico alle autoscuole aventi sede in provincia di Pescara

 

 

 


Premessa

Ai sensi dell'articolo 123 del Codice della Strada e s.m.i. le autoscuole sono scuole finalizzate all'educazione stradale, all'istruzione ed alla formazione dei conducenti.

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.

Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 7 del 31/01/2007 (come convertito con modifiche dalla legge 40/2007) l'attività di autoscuola non è più soggetta a limitazioni numeriche sul territorio; di conseguenza l'attività di autoscuola può essere esercitata da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi delle modifiche normative apportate all'art. 123 Codice della Strada dall'art. 20, co. 5 lett. d) 1), della legge 29.07.2010, n. 120, le autoscuole che intendono iniziare detta attività devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. Di conseguenza è da ritenersi superata la distinzione tra autoscuole di tipo a) ed autoscuole di tipo b) di cui all'articolo 335, comma 10, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada). Le autoscuole già in attività alla data di entrata in vigore della legge 120/2010, che esercitano l'attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, devono adeguarsi alla disposizione sopra citata a decorrere dalla prima variazione della titolarità di autoscuola (art. 20, co. 6, legge 120/2010).

 

Come fare per avviare un'attività di autoscuola

Per poter esercitare l'attività di autoscuola occorre presentare alla Provincia di Pescara una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

L'art. 123 del Codice della Strada prescrive la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività (in breve D.I.A.). Tuttavia, a norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia.

La S.C.I.A è disciplinata dall'art. 19 della legge 241/90 come da ultimo sostituto dall'art. 49, co. 4-bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge con modifiche dalla legge 122/2010.

La S.C.I.A. deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle prescritte attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati con relativi elaborati tecnici come da modulistica indicata.

La Provincia di Pescara provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge contenuti nella S.C.I.A. e, in particolare, provvede a verificare l'idoneità dei locali, del materiale didattico e dell'arredamento con sopralluogo effettuato da propri funzionari presso la sede dell'autoscuola.

Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 123 comma 7-bis del Codice della Strada, l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (da parte della Provincia). Si veda in tal senso il Parere n. 3458/2011 del Consiglio di Stato – Adunanza delle Sezioni Riunite Prima e Normativa del 16.12.2011.

 

Requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di autoscuola

Requisiti personali del titolare d'impresa, legale rappresentante o amministratore (per le società di persone)

  • anni 21;
  • buona condotta;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposto a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, Codice della Strada;
  • diploma di istruzione di secondo grado;
  • abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Requisiti dell'impresa


Sedi secondarie

Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e per ciascuna sede secondaria deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti personali sopra indicati.

 

Corsi di formazione periodica per gli insegnanti e gli istruttori

Ai sensi degli artt. 4 e 9 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola"), pubblicato nella G.U. 10 marzo 2011, n. 57, gli insegnanti e gli istruttori già abilitati (anche se ai sensi di normative previgenti), sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione periodica, della durata di otto ore, entro due anni, rispettivamente, dal conseguimento dell'abilitazione (se conseguita ai sensi dello stesso D.M.) ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto stesso per i soggetti già in precedenza abilitati.

 

Tesserini per il personale in organico alle autoscuole

Al personale in organico alle autoscuole viene rilasciato, su richiesta, una apposita tessera. Il Servizio Trasporti ha predisposto due tipologie di tessere:

  1. tessera per il personale tecnico (insegnante e/o istruttore); detta tessera è obbligatoria, non reca la foto e deve essere esibita, unitamente alla patente di guida, ad ogni controllo ed agli organi di Polizia; detta tessera consente l'accesso agli sportelli dell' Ufficio Motorizzazione Civile;
  2. tessera per il personale amministrativo, recante la foto del titolare, rilasciata ai soli fini dell'accesso agli sportelli dell' Ufficio Motorizzazione Civile unicamente per l'espletamento di mansioni esecutive (prenotazioni esami, ritiro fogli rosa, ecc.).

Chi ha diritto al tesserino quale personale tecnico - Tipologie di rapporto di lavoro

Con determinazione dirigenziale num. 615 del 20.05.2016 sono state fornite indicazioni in merito alle tipologie di rapporto di lavoro consentite al personale tecnico in organico ed è stata stabilita la documentazione da fornire relativamente alla sussistenza del rapporto di lavoro. Ovviamente occorre tener conto delle modifiche normative successivamente intervenute.

 

Attività diverse nei locali dell'autoscuola

L'art. 123 del Codice della Strada, così come modificato dal D.L. 7/2007 e relativa legge di conversione n. 40/2007, al comma 4 prescrive che: "…il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola".

Detta norma ha suscitato diversi dubbi con particolare riferimento alla "esclusività" dell'esercizio dell'attività.

La Provincia di Pescara, sin dalla data di entrata in vigore della disposizioni di cui sopra, ha interpretato la citata disposizione come impossibilità per uno stesso soggetto di gestire più autoscuole e non come divieto di esercitare altre attività oltre quella di autoscuola, ammettendo, pertanto, la possibilità di essere titolare/legale rappresentante/amministratore di una sola autoscuola e di esercitare anche attività diverse (fatte salve eventuali specifiche disposizioni contrarie).

Tale posizione è stata successivamente confortata dal parere del Consiglio di Stato Num. Affare 3458/2011 (Adunanza Sezioni Riunite Prima e Normativa del 16/11/2011) che, in merito, chiarisce che detta esclusività "non può che avere una portata meramente soggettiva, e non anche oggettiva. In altre parole, ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare (ossia dedicata all'esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili".

Inoltre, con riferimento all'esercizio di altre attività nell'ambito dei medesimi locali in cui si esercita l'attività di autoscuola, le disposizioni vigenti consentono che nei medesimi locali è consentito svolgere, seppur nel rispetto di determinate condizioni, unitamente all'attività di autoscuola anche quella di scuola nautica e quella di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. "agenzie di pratiche auto").

Registri e Libri in uso alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 31 maggio 1995, n. 317 e s.m.i., le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei seguenti documenti previamente vistati, su richiesta degli interessati, dalla Provincia:

  • Registro di iscrizione, contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
  • Registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
  • Libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto;
  • Libretto delle lezioni di guida.

Il Registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso nel Registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

Il Registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, all'allegato 3 ed all'allegato 9 del D.M. 317/1995 e s.m.i.

Linee guida relative alla tenuta del Registro iscrizione allievi, del Libro giornale e del Libretto delle Lezioni di guida stabilite dalla Provincia di Pescara

Modello di libro giornale utilizzabile dalle autoscuole

Centri di istruzione automobilistica

Ai sensi dell'art. 105, c.3 lett. b), del d.lgs. 112/1998, sono attribuite alle province, le funzioni relative al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore (attività in precedenza esercitata dalla Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada).

Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un Centro d'Istruzione Automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al Centro d'Istruzione Automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

In tal caso, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

Nell'atto costitutivo del consorzio devono figurare, a norma dell'art. 2603 del codice civile, i seguenti elementi:

  • oggetto del consorzio;
  • durata (che se non prevista non può superare i 10 anni ai sensi dell'art. 2604 c.c.);
  • sede;
  • membri che costituiscono il consorzio.

Le autoscuole consorziate possono demandare al Centro d'Istruzione i seguenti corsi di insegnamento:

  1. sia teorici che pratici, relativamente a determinate categoria di patente;
  2. solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
  3. solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

Il Centro d'Istruzione Automobilistica deve avere una propria sede diversa da quella delle autoscuole e, qualora il Centro effettui anche o esclusivamente i corsi di teoria, i locali devono avere le stesse caratteristiche prescritte dall'art. 3 del D.M. 317/1995 e s.m.i.

Il Centro d'Istruzione Automobilistica deve disporre dei veicoli appartenenti alle categorie di cui impartisce l'istruzione pratica.

Al consorzio possono aderire autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed autoscuole appartenenti a province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il Centro d'Istruzione.
Presso il Centro d'Istruzione può essere utilizzato anche personale in servizio presso un'autoscuola consorziata. Tale utilizzazione può essere parziale o esclusiva.

Ogni variazione relativa all'organico degli insegnanti od istruttori che prestano servizio presso il Centro d'Istruzione deve essere comunicata al Servizio Trasporti per gli adempimenti di competenza.
Si precisa che non è consentito iscrivere direttamente al Centro d'Istruzione gli allievi i quali devono essere prima iscritti nei registri delle autoscuole aderenti al Consorzio e successivamente al registro del consorzio; relativamente alla tenuta dei registri e delle schede di ammissione agli esami si rinvia a quanto già sopra indicato in merito alle autoscuole.

Principali fonti normative in materia di autoscuola

Le norme devono essere lette ed interpretate alla luce delle attribuzioni di funzioni alle Province ai sensi dell' art. 105, comma 3 lett. a) e b), del d.lgs. 31/03/1998, n. 112/98.

Si tenga conto, altresì, che mentre l'art. 123 del Codice della Strada è stato modificato diverse volte (D.L. 7/2007 convertito in legge con modifiche dalla L. 40/2007, Legge 120/2010, Legge 59/2011), gli articoli 335 e 336 del regolamento del Codice della Strada non hanno ancora subito modifiche e sono ancora riferiti al testo previgente dell'articolo in questione che , in particolare, prevedeva il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autoscuola.

 

 

Siti consigliati:
www.ilportaledellautomobilista.it
www.mit.gov.it

L'Ufficio ha sede in Pescara, Piazza Italia, 30 – II Piano

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Martedì, Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Dirigente Settore I - Tecnico: 
Ing. Luigi Urbani


Servizio Viabilità – Trasporti – Autoparco – Cosap e Masterplan competenti:
La P.O. Mauro Di Blasio

Tel. 085-3724.1 

U.O. Gestione Trasporti:
Dott. Pierluigi Di Matteo
Tel. 085-3724.410

Dott.ssa Adele Cerasoli
Tel. 085-3724.604

Pec: trasporti@pec.provincia.pescara.it

E.mail: servizio.trasporti@provincia.pescara.it


 
 
Informativa Cookie

Questo sito utilizza solo cookies tecnici che sono necessari al funzionamento e sono richiesti per gli scopi evidenziati nella privacy policy.