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Di seguito si riportano alcuni riferimenti relativi a norme emanate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed attinenti alle attività della U.O. Gestione trasporti o ad esse comunque riconducibili. Si invitano, in ogni caso, tutti gli interessati a consultare le fonti ufficiali anche per approfondimenti nonché per successive modifiche / aggiornamenti.

 


REVISIONE VEICOLI - SCADENZE

Il D.L. 18 del 17.03.2020 rinvia la scadenza delle revisioni da effettuare entro il 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020. Vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa.

Il Comma 4 dell’art. 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 così recita:

<<In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.>>

La circolare Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020 (come tra l'altro sotituita dalla circolare Prot. n. 2394 del 16.04.2020) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a tal fine precisa quanto segue:

<<Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.>>

N.B.: c.d.s.= Codice della Strada (d.lgs. 285/1992).

La circolare Prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020 del Ministero dell'Interno, al riguardo, precisa che: <<Per quano riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:
- per i veicoli il cui termine per effettuare la revsisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (*) ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;
- per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita entro il 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata degli Uffici provinciali della Motorizzazione>>.

(*) Trattasi del decreto legge 18 del 17.03.2020 entrato in vigore in data 17 marzo 2020.

Dette norme devono essere coordinate con quelle del Regolamento UE 2020/698. Si veda a tel fine la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.


PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DELLE PATENTI ED ALTRE ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL LORO RILASCIO O CONFERMA DI VALIDITA'

Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.

Si veda a tal proposito la circolare prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tratta della scadenza anche delle CQC (Carte di qualificazione del conducente), dei CFP (Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose), dei certificati di abilitazione professionale, dei permessi provvisori di guida; degli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali; dei certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida; degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché della sospensione dei termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC.

Vedi anche il decreto ministeriale n. 106 del 10.03.2020.

Dette norme devono essere coordinate con quelle del Regolamento UE 2020/698. Si veda a tel fine la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.

 


PROROGA DEI PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA PER RINNOVO PATENTI PRESSO LE COMMISSIONI MEDICO LEGALI (C.M.L.)

Si riporta il decreto ministeriale n. 108 del 11.03.2020. In merito vedere anche la circolare prot. n. 9487 del 24.03.2020 del Monistero delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa, infine che la circolare prot. n. 300A/2788/20/115-28 del 09.04.2020 del Ministero dell'interno ha precisato che la proroga dei permessi provvisori di guida per l'effettuazione delle visite in C.M.L. non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell'accertamento degli illeciti di cui afìgli articoli 186 ("Guida sotto l'influenza dell'alcool") e 187 ("Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti") del Codice della strada.

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