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Rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio

Il trasporto di merci su strada in conto proprio costituisce attività di carattere complementare ed accessorio ad altra attività (detta principale), la quale non necessariamente deve essere di natura economica.

La Provincia in cui ha sede l'impresa, l'ente, ecc. rilascia le licenze di trasporto relativamente ai veicoli in disponibilità, su istanza dei diretti interessati e previa dimostrazione dell'attività principale esercitata nonché delle connesse esigenze di trasporto.


Modulistica Rilascio Licenze di Trasporto in conto proprio

Codici relativi alle attività principali d'impresa

Codici relativi alle cose da trasportare


Definizione di trasporto di merci  su strada in conto proprio

Sulla base dell'art. 31 della legge 298/74, il trasporto di cose in c/proprio è inteso come il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

1 - DISPONIBILITA' DEI VEICOLI: il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o in usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) o acquisto con patto di riservato dominio;

2 - GUIDA DEI VEICOLI:  la guida deve essere effettuata direttamente dal proprietario o da lavoratori da questo dipendenti (1);

3 - ATTIVITA' PRINCIPALE: il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma essere complementare ed accessoria rispetto all'attività principale (2);

4 - MERCI: le merci trasportate devono appartenere all'esercente o essere da questi prodotte o vendute, trasformate, tenute in deposito, anche con mandato a vendere o acquistare.

L'art. 82, comma 4, del Nuovo Codice della Strada stabilisce che "Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio".

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(1) L'art. 5 del D.P.R. 783/77 precisa che nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del codice civile, i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza, sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

L'art. 2083 del codice civile recita: "Piccoli imprenditori. - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"

(2) L'art. 6 del DPR 783/77 precisa che l'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerarsi complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa quando si verificano le seguenti condizioni:

a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la stessa natura delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.

 

Licenze di trasporto: quando occorrono e a cosa servono

I veicoli destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg. per poter essere immatricolati presso l'Ufficio Motorizzazione Civile in capo all'impresa, ente, ecc. per uso proprio, devono essere dotati di specifica licenza di trasporto (a differenza dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 kg. che sono liberamente immatricolabili).

Stabilisce infatti l'art. 93, comma 3, del Codice della Strada che: "La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o per il trasporto, ove richiesti da specifiche disposizioni di legge”.

Il valore della massa complessiva a pieno carico risulta dalla carta di circolazione del veicolo ovvero dalla dichiarazione di conformità se trattasi di veicolo nuovo o, infine, dal certificato di approvazione se lo stesso è stato sottoposto a Visita e Prova (Collaudo) perché di provenienza estera o per aver subito modifiche delle caratteristiche tecniche.

Il rilascio delle licenze di trasporto riguarda solo i veicoli "trattori" e quindi i rimorchi e i semirimorchi non devono essere dotati di licenza. Infatti l'articolo 32, comma 2, Legge 298/74 stabilisce che: "La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore". Ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 31 Legge 298/74, per disponibilità si intende esclusivamente: proprietà, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto o leasing.
La licenza è dunque un documento necessario per consentire la circolazione del veicolo su strada.
Le licenze di trasporto sono intestate all'impresa richiedente e sono strettamente legate al veicolo in quanto riportano il numero di telaio. Su ogni licenza di trasporto sono indicate, sotto forma di codici, l'attività principale esercitata dall'impresa nonché le cose o classi di cose trasportabili.


Ogni licenza è numerata ed il numero è composto da due parti:

- la prima parte costituisce il codice meccanografico d'impresa;
- la seconda parte è data dagli ultimi otto numeri del telaio del veicolo.


Sulla licenza è anche riportato il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 298/74, nel quale l'impresa è automaticamente iscritta in occasione del rilascio della sua prima licenza di trasporto.
In caso di trasporto abusivo trova applicazione l'art. 46 della legge 298/74 (come successivamente modificato: vedi sotto). E' considerato trasporto abusivo anche il trasporto di cose non corrispondenti ai codici riportati sulla licenza. Si vedano in merito l'art. 39 della legge 298/74 e l'articolo 10 del D.P.R. 783/77.

 

Validità delle licenze

Le licenze di trasporto non hanno scadenza tranne che per le imprese di nuova costituzione che possono ottenere la licenza provvisoria (non rinnovabile e non prorogabile) avente validità di 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. Alla scadenza è necessario richiedere la licenza definitiva.

Le licenze di trasporto di cui l'impresa già dispone, siano esse provvisorie o definitive, possono essere revocate se sono venute meno le condizioni in base alle quali le stesse sono state rilasciate (art. 36 L. 298/74).

 

Esenzioni

L'articolo 30 della legge 298/74 prevede delle esenzioni dalla disciplina degli autotrasporti di cose (Titolo II – Legge 298/74).


Trasporti abusivi
- Art. 46 - Legge 06/06/1974, n. 298 e successive modifiche (d. lgs. 30/12/1999, n. 507).
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Fonti normative

Le principali fonti normative sono costituite dalle seguenti norme:

  • Legge 6 giugno 1974, n. 298 - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada - e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata nella G.U. n. 200 del 31 luglio 1974) ed in particolare il Titolo II - Capo I (articoli da 30 a 39) e gli articoli 45, 46, 47, 48, 62, 66 e 67;
  • Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - (pubblicato nel S.O. G.U. n. 114 del 18 maggio 1992) ed in particolare gli articoli 82, 83, 93 comma 3, 178, 179 e 180;
  • Articolo 105, comma 3, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 - (pubblicato nel S.O. G.U.  n. 92 del 21 aprile 1998);
  • Accordo Stato Regioni Enti locali del 14/02/2002 concernente le "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D. Lgs. N. 112/98 in materia di Motorizzazione Civile" (pubblicato nella G.U. n. 71 del 25 marzo 2002).
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